NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

A.D.I.G.   Lazio

"Associazione Diabete Infantile Giovanile Lazio -APS"

STATUTO
 
 
 
DELL’ASSOCIAZIONE DIABETE INFANTILE GIOVANILE
 
Regione Lazio
 
 
 
denominata anche A.D.I.G. LAZIO-ONLUS
 

 
 
 
APPROVATO CON DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 22 MAGGIO 2010;
 
REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 8 GIUGNO 2010 N°2053/3
 
 
 
Art. 1
 
DENOMINAZIONE
 
E’ costituita l’Associazione Diabete Infantile Giovanile denominata anche
 
A.D.I.G. Lazio Onlus.
 
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e  dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie,  si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti o  attività dell’associazione.
 
 
 
Art. 2
 
SEDE LEGALE
 
L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica  pro tempore. Il cambiamento della sede sociale nell’ambito dello stesso  comune non costituisce modificazione dell’atto costitutivo ed è  deliberata dall’Assemblea dei soci con le maggioranze costitutive e  deliberative previste per l’Assemblea ordinaria.
 
 
 
Art. 3
 
DURATA
L’Associazione è contratta a tempo indeterminato.
 
 
 
Art. 4
 
SCOPI E ATTIVITA’
 
L’Associazione Diabete Infantile Giovanile, A.D.I.G. LazioOnlus,è  costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del  Codice Civile e della legislazione vigente. Essa si ispira e fa propri i  principi, gli intendimenti e le disposizioni contenute nella legge  266/1991 e successive integrazioni e modificazioni. L’Associazione  non  persegue fini di lucro, neanche indiretto, ed è un’Associazione di  Volontariato. Essa opera in forma democratica, esclusivamente per fini  di solidarietà sociale. L’attività dell’ Associazione è finalizzata alla  cura degli interessi individuali e collettivi dei soggetti con diabete
 
L’Associazione in particolare:
  • favorisce la diffusione delle informazioni sia scientifiche  che non,ai soggetti con diabete, ai loro familiari, ad Enti Pubblici e  privati ed all’opinione pubblica, al fine di migliorare l’educazione e  la coscienza sociale del diabete e delle sue problematiche.
  • sollecita con proposte, programmi e progetti le autorità  legislative, amministrative e sanitarie, collaborando con esse per  attivare tutte le misure volte al miglioramento dell’assistenza ai  soggetti con diabete.
  • promuove l’educazione dei soggetti con diabete, delle loro  famiglie e della collettività per favorire la conoscenza del  diabete;
        la diagnosi precoce della  patologia;
        corsi,conferenze,incontri,campi scuola educativi,iniziative  ricreative e formative,pubblicazioni;
        la Ricerca attraverso  programmi,progetti ed iniziative di carattere sociale,sanitario ed  economico;
  • sviluppa iniziative per garantire adeguati mezzi di assistenza  ai soggetti con diabete e alle loro famiglie,in particolare laddove  l’organizzazione pubblica non offre interventi adeguati;
  • sollecita le istituzioni pubbliche affinché siano adottati  protocolli di assistenza, educazione, e prevenzione validi su tutto il  territorio regionale.
 
 
Per lo svolgimento delle proprie attività,l’Associazione Diabete  Infantile Giovanile, A.D.I.G. Lazio Onlus, si avvale in modo prevalente  delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
 
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo,  nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate  soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro  i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
 
 
 
 
Art. 5
 
 
SOCI
 
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, le  persone giuridiche e le associazioni di fatto coloro che si riconoscano  nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo  sociale. I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore  dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di  contratto di lavoro dipendente o autonomo. La richiesta di ammissione  all’Associazione avviene mediante inoltro di domanda scritta indirizzata  al Legale Rappresentante. L’ammissione è deliberata dal Consiglio  Direttivo con proprio provvedimento non soggetto ad obbligo di  motivazione.
 
I Soci possono essere:
 
Soci Operativi
 
Sono Soci Operativi i soggetti con diabete di tipo 1,di tipo 2 in età  evolutiva e/o i loro genitori che aderiscano all’Associazione prestando  un’ attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal  Consiglio Direttivo e versando la quota annua stabilita dall’Assemblea  dei Soci, su proposta del Consiglio stesso.
 
Soci Sostenitori
 
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscano agli scopi dell’Associazione attraverso liberalità in denaro o in natura.
 
Soci Onorari
 
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che  abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore  dell’Associazione senza diritto di voto.
 
Sono espressamente escluse la temporaneità della partecipazione alla  vita associativa nonché ogni limitazione dei diritti degli associati  derivanti dalla medesima. L’appartenenza all’Associazione ha carattere  libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle  disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle  deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, siano  emanate dagli organi dell’Associazione.
 
La qualità di Socio si perde per:
 
-     decesso;
 
-     mancato pagamento della quota sociale;
 
-     dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in  qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al legale  rappresentante; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo  l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
 
-     espulsione: può essere deliberata dal Consiglio Direttivo  quando l’associato abbia compiuto atti in contrasto con quanto previsto  dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che  rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 
La delibera d’espulsione è assunta previa contestazione degli  addebiti e sentito il socio interessato, se possibile, o comunque quando  l’audizione sia richiesta dallo stesso.
 
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere  all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi  versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
 
 
 
Art. 6
 
 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
 
 
Sono organi dell’Associazione:
 
-          l’Assemblea dei Soci;
 
-          il Consiglio Direttivo;
 
-          il Presidente;
 
-          il Presidente Onorario.
 
Ai sensi dell’Art.3 punti 3 e 4 ,della L.R. n°29/93  tutte le cariche elettive sono gratuite.
 
Il Consiglio Direttivo può deliberare in favore dei componenti degli  organi elettivi il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute  per l’adempimento delle loro funzioni.
 
Possono concorrere alle cariche elettive tutti i Soci che abbiano  conseguito la maggiore età e che siano in regola con il pagamento delle  quote associative.
 
 
 
 
Art. 7
 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI
 
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati.
 
Essa è il massimo organo deliberante. Le sue deliberazioni, prese in  conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli  associati.
 
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
 
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
 
a)             definire gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
 
b)             approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
 
c)             eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
 
d)            approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni dell’Associazione
 
e)             determinare l’entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
 
f)              deliberare su ogni argomento di carattere ordinario  sottoposto alla sua valutazione da parte del Consiglio Direttivo
 
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
 
e)          deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione al di fuori del   territorio comunale;
 
g)        deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
 
h)        deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina del liquidatore.
 
i)         deliberare su ogni argomento di carattere straordinario  sottoposto alla sua valutazione da parte del Consiglio Direttivo
 
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta  ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio  Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
 
La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a  ciò delegata mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o  raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno  quindici giorni prima della data della riunione.
 
Nella convocazione devono essere specificati l’ordine del giorno, la  data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale  seconda convocazione.
 
L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
 
I Soci maggiorenni ed i rappresentanti dei soci minorenni possono  farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non son  ammesse  più di tre  deleghe alla stessa persona.
 
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
 
L’Assemblea è regolarmente costituita:
 
in sede ordinaria:
  • in prima convocazione: quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci;
  • in seconda convocazione: indipendentemente dal numero degli intervenuti.
in sede straordinaria:
  • sia in prima che in seconda convocazione: quando siano presenti, in  proprio o per delega, almeno un terzo dei soci aventi diritto;
Ogni Socio,escluso il Socio Onorario, ha diritto ad un voto. Per i  soci minori di età si applica quanto previsto dagli artt. 315 e ss. del  Codice Civile.
 
Le deliberazioni dell’Assemblea, sono validamente adottate a  maggioranza semplice degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza  dei voti non si tiene conto degli astenuti. L’Assemblea è presieduta dal  Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o,  in assenza di quest’ultimo, da uno dei Soci intervenuti all’uopo  individuato dall’Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal  Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona  nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea sono redatti dal  Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le  decisioni dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dalla  medesima adottate in conformità alla legge ed allo Statuto, impegnano  tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di  consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto  dal Presidente.
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8
 
CONSIGLIO DIRETTIVO
 
 
 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione,  eletto dall’Assemblea, e da un numero di membri non inferiore a due e  non superiore a dieci.
 
L’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo determina, di volta in volta, il numero dei componenti da nominare.
 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
Il Consiglio Direttivo:
 
a)        attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea e  promuove ogni iniziativa utile o necessaria al conseguimento degli scopi  dell’Associazione;
 
b)        compie, collegialmente o delegando uno o più dei suoi  membri, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria l’amministrazione  necessari o comunque connessi all’organizzazione e al regolare  funzionamento dell’Associazione;
 
c)        delibera circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
 
d)       compie tutti gli atti di gestione dell’eventuale personale dipendente;
 
e)        approva, su proposta del Tesoriere, la bozza di bilancio  consuntivo e di bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione  dell’Assemblea;
 
f)         definisce l’importo delle quote annuali dovute dai Soci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
 
g)        ha facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni  che, conformandosi alle norme del presente Statuto, definiscano gli  aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Tali  regolamenti sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. L’Assemblea  delibera sui regolamenti ad essa presentati con le maggioranze  richieste, di volta in volta, in relazione alla materia oggetto di  regolamento.
 
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più dei suoi membri lo  svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo  studio di problemi specifici.
 
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
 
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo  provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che  nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della  votazione.
 
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
 
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
 
Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente ogni  qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano  richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
 
La convocazione della riunione deve avvenire con comunicazione  scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax,  telegramma e posta elettronica) e deve essere recapitata agli  aventi diritto almeno tre giorni prima di quello fissato per la  riunione. Solo in caso di effettiva e comprovata urgenza il Consiglio  Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti la  riunione
 
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti  all’ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio  Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
 
La riunione è presieduta dal Presidente  dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in  assenza di quest’ ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai  presenti.
 
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario  dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona  designata da chi presiede la riunione.
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
 
 
Art. 9
 
PRESIDENTE
 
 
 
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
 
Spetta al Presidente:
 
a)        la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi;
 
b)        la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
 
c)        la vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell’Associazione;
 
d)       la firma di atti e documenti che determinino impegni e l’assunzione di obbligazioni da parte dell’Associazione;
 
e)        la predisposizione delle linee generali del programma delle  attività annuali ed a medio termine dell’Associazione da sottoporre  all’approvazione del Consiglio Direttivo. Tale funzione è esercitata  anche attraverso l’individuazione di criteri organizzativi che  garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale  individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli  associati;
 
f)         proporre al Consigli Direttivo l’istituzione di comitati  operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità  di funzionamento e gli obiettivi.
 
g)        emanare i regolamenti interni approvati dall’Assemblea dei soci;
 
h)        la redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
 
i)          l’adozione, in caso di necessità, di provvedimenti  urgenti salvo la ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della  prima adunanza utile;
 
j)          ogni altra funzione, anche di straordinaria amministrazione, che ad esso venga delegata dal Consiglio Direttivo.
 
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro  impedimento del Presidente,lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
 
 
 
Art. 10
 
PRESIDENTE ONORARIO
 
Il Presidente Onorario viene eletto dall’Assemblea fra le personalità  di chiara fama, la cui presenza possa conferire ulteriore prestigio  all’Associazione
 
 
 
Art. 11
 
SEGRETARIO E TESORIERE
 
 
 
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
 
Il Segretario:
 
a)        coadiuva il Consiglio Direttivo nelle sue riunioni;
 
b)        è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del Libro  dei Soci e del Registro dei volontari. E’responsabile della redazione e  della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e  dell’Assemblea.
 
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
 
Il Tesoriere:
 
a)         cura la gestione economica e contabile dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
 
b)        predispone la bozza di bilancio consuntivo e di bilancio  preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
 
c)         redige la relazione economica e finanziaria di accompagnamento al bilancio consuntivo.
 
 
 
Art. 12
 
RISORSE ECONOMICHE
 
 
 
L’Associazione persegue gli scopi che si prefigge e fa fronte alle  spese necessarie al suo funzionamento attraverso risorse economiche  costituite:
 
dalle quote sociali annue la cui misura minima è fissata annualmente  dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
 
a)        da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
 
b)        da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e  rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o  privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
 
c)        da contributi di organismi internazionali;
 
d)       dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche  di cui all’articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive  modificazioni.
 
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
 
a)        beni mobili ed immobili;
 
b)        donazioni, lasciti o successioni;
 
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
 
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché  fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo  indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione  o la distribuzione non siano imposti per legge.
 
 
 
Art. 13
 
ESERCIZIO SOCIALE
 
 
 
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la  chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere  presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla  chiusura dell’esercizio sociale.
 
Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio di  Previsione devono essere  redatti secondo schemi idonei alla rappresentazione della situazione  economica e finanziaria dell’Associazione e sono accompagnati da una  relazione economica e finanziaria redatta dal Tesoriere  dell’Associazione.
 
Nel corso di tale Assemblea saranno stabiliti gli indirizzi programmatici per l’attività dell’anno in corso.
 
 
 
Art.14
 
SCIOGLIMENTO
 
 
 
In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
 
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno  devoluti interamente ad altre associazioni di volontariato operanti in  identico o analogo settore.
 
                                                       
 
Art. 15
 
NORME FINALI
 
 
 
Per quanto altro  non espressamente contenuto nel presente Statuto,  valgono le norme ed i principi del Codice Civile oltre che le  disposizioni così come previste dalla legge 266/1991 e successive  modificazioni.

FederDiabeteLazio

 

 

Attenzione! Questo Non è un sito medico.Non forniamo in alcun modo consulenze di tipo medico.
Le informazioni di tipo sanitario contenute nel nostro sito sono di carattere generale ed in nessun caso si dovranno prendere decisioni sulla base di notizie da noi fornite

logo