STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DIABETE INFANTILE GIOVANILE
Regione Lazio
denominata anche A.D.I.G. LAZIO-ONLUS
APPROVATO CON DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 22 MAGGIO 2010;
REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 8 GIUGNO 2010 N°2053/3
Art. 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione Diabete Infantile Giovanile denominata anche
A.D.I.G. Lazio Onlus.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti o attività dell’associazione.
Art. 2
SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica pro tempore. Il cambiamento della sede sociale nell’ambito dello stesso comune non costituisce modificazione dell’atto costitutivo ed è deliberata dall’Assemblea dei soci con le maggioranze costitutive e deliberative previste per l’Assemblea ordinaria.
Art. 3
DURATA
L’Associazione è contratta a tempo indeterminato.
Art. 4
SCOPI E ATTIVITA’
L’Associazione Diabete Infantile Giovanile, A.D.I.G. LazioOnlus,è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Essa si ispira e fa propri i principi, gli intendimenti e le disposizioni contenute nella legge 266/1991 e successive integrazioni e modificazioni. L’Associazione non persegue fini di lucro, neanche indiretto, ed è un’Associazione di Volontariato. Essa opera in forma democratica, esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività dell’ Associazione è finalizzata alla cura degli interessi individuali e collettivi dei soggetti con diabete
L’Associazione in particolare:
- favorisce la diffusione delle informazioni sia scientifiche che non,ai soggetti con diabete, ai loro familiari, ad Enti Pubblici e privati ed all’opinione pubblica, al fine di migliorare l’educazione e la coscienza sociale del diabete e delle sue problematiche.
- sollecita con proposte, programmi e progetti le autorità legislative, amministrative e sanitarie, collaborando con esse per attivare tutte le misure volte al miglioramento dell’assistenza ai soggetti con diabete.
-
promuove l’educazione dei soggetti con diabete, delle loro famiglie e della collettività per favorire la conoscenza del diabete;la diagnosi precoce della patologia;corsi,conferenze,incontri,campi scuola educativi,iniziative ricreative e formative,pubblicazioni;la Ricerca attraverso programmi,progetti ed iniziative di carattere sociale,sanitario ed economico;
-
sviluppa iniziative per garantire adeguati mezzi di assistenza ai soggetti con diabete e alle loro famiglie,in particolare laddove l’organizzazione pubblica non offre interventi adeguati;
-
sollecita le istituzioni pubbliche affinché siano adottati protocolli di assistenza, educazione, e prevenzione validi su tutto il territorio regionale.
Per lo svolgimento delle proprie attività,l’Associazione Diabete Infantile Giovanile, A.D.I.G. Lazio Onlus, si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
Art. 5
SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni di fatto coloro che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo. La richiesta di ammissione all’Associazione avviene mediante inoltro di domanda scritta indirizzata al Legale Rappresentante. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con proprio provvedimento non soggetto ad obbligo di motivazione.
I Soci possono essere:
Soci Operativi
Sono Soci Operativi i soggetti con diabete di tipo 1,di tipo 2 in età evolutiva e/o i loro genitori che aderiscano all’Associazione prestando un’ attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la quota annua stabilita dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio stesso.
Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscano agli scopi dell’Associazione attraverso liberalità in denaro o in natura.
Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione senza diritto di voto.
Sono espressamente escluse la temporaneità della partecipazione alla vita associativa nonché ogni limitazione dei diritti degli associati derivanti dalla medesima. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, siano emanate dagli organi dell’Associazione.
La qualità di Socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al legale rappresentante; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
- espulsione: può essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando l’associato abbia compiuto atti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La delibera d’espulsione è assunta previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile, o comunque quando l’audizione sia richiesta dallo stesso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario.
Ai sensi dell’Art.3 punti 3 e 4 ,della L.R. n°29/93 tutte le cariche elettive sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in favore dei componenti degli organi elettivi il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento delle loro funzioni.
Possono concorrere alle cariche elettive tutti i Soci che abbiano conseguito la maggiore età e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
Art. 7
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati.
Essa è il massimo organo deliberante. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) definire gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
c) eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
d) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni dell’Associazione
e) determinare l’entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
f) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua valutazione da parte del Consiglio Direttivo
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
e) deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione al di fuori del territorio comunale;
g) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
h) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina del liquidatore.
i) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua valutazione da parte del Consiglio Direttivo
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione devono essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
I Soci maggiorenni ed i rappresentanti dei soci minorenni possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non son ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
L’Assemblea è regolarmente costituita:
in sede ordinaria:
- in prima convocazione: quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione: indipendentemente dal numero degli intervenuti.
in sede straordinaria:
- sia in prima che in seconda convocazione: quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno un terzo dei soci aventi diritto;
Ogni Socio,escluso il Socio Onorario, ha diritto ad un voto. Per i soci minori di età si applica quanto previsto dagli artt. 315 e ss. del Codice Civile.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sono validamente adottate a maggioranza semplice degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da uno dei Soci intervenuti all’uopo individuato dall’Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dalla medesima adottate in conformità alla legge ed allo Statuto, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Art. 8
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea, e da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a dieci.
L’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo determina, di volta in volta, il numero dei componenti da nominare.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
a) attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea e promuove ogni iniziativa utile o necessaria al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
b) compie, collegialmente o delegando uno o più dei suoi membri, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria l’amministrazione necessari o comunque connessi all’organizzazione e al regolare funzionamento dell’Associazione;
c) delibera circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
d) compie tutti gli atti di gestione dell’eventuale personale dipendente;
e) approva, su proposta del Tesoriere, la bozza di bilancio consuntivo e di bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) definisce l’importo delle quote annuali dovute dai Soci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
g) ha facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, definiscano gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Tali regolamenti sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. L’Assemblea delibera sui regolamenti ad essa presentati con le maggioranze richieste, di volta in volta, in relazione alla materia oggetto di regolamento.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più dei suoi membri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
La convocazione della riunione deve avvenire con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica) e deve essere recapitata agli aventi diritto almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Solo in caso di effettiva e comprovata urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti la riunione
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi;
b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
c) la vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell’Associazione;
d) la firma di atti e documenti che determinino impegni e l’assunzione di obbligazioni da parte dell’Associazione;
e) la predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo. Tale funzione è esercitata anche attraverso l’individuazione di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
f) proporre al Consigli Direttivo l’istituzione di comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.
g) emanare i regolamenti interni approvati dall’Assemblea dei soci;
h) la redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
i) l’adozione, in caso di necessità, di provvedimenti urgenti salvo la ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile;
j) ogni altra funzione, anche di straordinaria amministrazione, che ad esso venga delegata dal Consiglio Direttivo.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente,lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 10
PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario viene eletto dall’Assemblea fra le personalità di chiara fama, la cui presenza possa conferire ulteriore prestigio all’Associazione
Art. 11
SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Il Segretario:
a) coadiuva il Consiglio Direttivo nelle sue riunioni;
b) è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari. E’responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Il Tesoriere:
a) cura la gestione economica e contabile dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
b) predispone la bozza di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) redige la relazione economica e finanziaria di accompagnamento al bilancio consuntivo.
Art. 12
RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione persegue gli scopi che si prefigge e fa fronte alle spese necessarie al suo funzionamento attraverso risorse economiche costituite:
dalle quote sociali annue la cui misura minima è fissata annualmente dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
a) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
b) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
c) da contributi di organismi internazionali;
d) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
Art. 13
ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio di Previsione devono essere redatti secondo schemi idonei alla rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell’Associazione e sono accompagnati da una relazione economica e finanziaria redatta dal Tesoriere dell’Associazione.
Nel corso di tale Assemblea saranno stabiliti gli indirizzi programmatici per l’attività dell’anno in corso.
Art.14
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti interamente ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 15
NORME FINALI
Per quanto altro non espressamente contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile oltre che le disposizioni così come previste dalla legge 266/1991 e successive modificazioni.